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1 PREMESSA La Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico del 26 Ottobre 1995 n.447, impone alle Amministrazioni Comunali di redigere dei piani di zonizzazione acustica al fine di limitare in zone predefinite del territorio comunale l’inquinamento acustico prodotto dalle attività industriali, artigianali e commerciali nell’intento di ridurre i disagi alla popolazione civile da una forma di inquinamento che nella nostra epoca si è resa sempre più pericolosa ed insopportabile . Tant’è che all’art. 8 comma 4 della citata legge ai fini del rilascio di nuove concessioni edilizie di tipo artigianale, commerciale ed industriale, i committenti devono trasmettere agli U.T.C. relazioni documentate sulle previsioni di impatto acustico I sottoscritti Ingg. Antonio Ippolito ed Antonio Eusebio, dell’omonimo studio associato avendo riconosciuti il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di Tecnico Competente in acustica ambientale (art. 2 comma 6-7 della Legge Quadro n. 447 del 26 Ottobre 1995), con Decreto dell’Assessore alla tutela dell’Ambiente della Giunta Regionale della Campania 3 novembre 1999 n° 15825 e 3 novembre 1999 n° 15824, si rendono disponibili per eventuali incarichi per la redazione di :
2 Linee operative per la predisposizione di un piano di zonizzazione acustica L'intervento di organizzazione delle fasi operative per la realizzazione di un piano di zonizzazione acustica può essere normalmente effettuato seguendo un approccio top-down che prevede i seguenti passi :
3 COME POSSIAMO AIUTARVI? Lo Studio Associato Eusebio–Ippolito, con i propri consulenti è in grado di svolgere tutte le attività finalizzate alla pianificazione, nella messa a punto e redazione finale del piano di zonizzazione acustica, attraverso :
Sarete costantemente tenuti informati sullo stato di avanzamento delle attività di progetto. I nostri consulenti prepareranno infatti una serie di rapporti Informativi che Vi saranno consegnati al termine di ciascuna fase principale del Progetto.
4 Riferimento Normativo Art. 2 comma 6-7 Legge Quadro n. 447 del 26 Ottobre 1995 6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. 7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario. Art. 6 Legge Quadro n. 447del 26 Ottobre 1995 6. Competenze dei comuni. 1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a); c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (10), e successive modificazioni; g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2; h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. 2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore. 3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146. 4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai princìpi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). |
Ing. Antonio Eusebio - Via L. Guercio, 44 - 84135 - Salerno - Tel. 089791824 - eusebio@eusebio-ippolito.com Ing. Antonio Ippolito - P.zza Risorgimento, 3 - 84037 - Sant'Arsenio (Sa) - Tel. 0975399024 - ippolito@eusebio-ippolito.com |