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Il Marchio
Ecolabel
L’etichetta
ecologica è un simbolo che mette in evidenza le prestazioni ambientali di un
prodotto rispetto ai suoi concorrenti. L’impresa si avvale di questa etichetta
per orientare i consumatori all’acquisto di beni più rispettosi
dell’ambiente:l’Ecolabel è un’arma spesso vincente per competere sul
mercato e un motivo in più per giustificare un prezzo più elevato rispetto a
prodotti concorrenti. Il sistema Ecolabel introdotto
con il Regolamento CEE n°880 del 23 marzo 1992 è uno strumento di politica
ambientale ed industriale volto ad incentivare la presenza sul mercato di
prodotti “puliti”. L’etichetta ecologica
europea attesta, infatti che il prodotto su cui è apposta ha un ridotto impatto
ambientale nell’intero suo ciclo di vita. L’attenzione
all’ambiente è ormai diffusa tra i cittadini sempre più disponibili a
svolgere un ruolo attivo nella salvaguardia dell’ambiente. Il ridotto impatto
ambientale può essere quindi per il consumatore un parametro di scelta. La compatibilità ambientale rappresenta per le imprese un obiettivo e un’importante opportunità di crescita e sviluppo, sia in termini di miglioramento del ciclo produttivo e di aumento della produttività delle risorse che in termini di immagine di accettabilità e di ritorno di mercato. L’uso dell’etichetta Ecolabel viene concesso, in Italia,dall’organismo competente: Comitato Ecolabel Ecoaudit Sezione Ecolabel Italia (previsto dal Regolamento 413/95 e costituito con D.M. 12 Novembre 1996. Può presentare domanda per l’uso, chi produce o commercializza per la prima volta in Italia un prodotto rientrante in un gruppo per il quale sono stati definiti i criteri ecologici dalla Commissione Europea. Attualmente
i prodotti sono:
L’Ecolabel
è diretto, rivolto al prodotto e non al sistema di gestione come sono invece
l’EMAS e l’ISO 14001. Com’è oggi Ecolabel
I (Regolamento CEE 880/92)
Come sarà Ecolabel
II CE 1980/ 2000
Insieme
alla Commissione UE elaborerà il piano strategico per lo sviluppo dell’Ecolabel
per i prossimi tre anni. Mentre
prima l’etichetta poteva essere richiesta solo da produttori e importatori,ora
possono farlo anche prestatori di servizi e venditori all’ingrosso e al
dettaglio. Questi ultimi possono presentare domanda solo per i prodotti che
immettono in commercio contrassegnandoli con il proprio marchio. La
concessione dell’etichetta ecologica passa attraverso le seguenti fasi:
Il
richiedente deve farsi carico delle spese, per le prove, per i diritti di
istruttoria e dopo aver ottenuto l’etichetta ,del pagamento dei diritti
d’uso e dei costi per le verifiche. UNI
EN ISO 14001
Nel
settembre del 1996 è stata pubblicata la norma ISO 14001 recepita in Italia con
il titolo: UNI EN ISO 14001 –“Sistemi di Gestione Ambientale. Requisiti e
guida per l’uso”. La norma ISO 14001 è una norma di sistema,in essa sono
definiti i requisiti organizzativo - gestionali che un’organizzazione deve
soddisfare per ottenere il riconoscimento da parte di un certificatore esterno
indipendente senza stabilire delle specifiche performance ambientali in modo
analogo all’EMAS. Le
finalità essenziali della UNI EN ISO 14001 sono:
L’ottenimento
della certificazione consente benefici di carattere commerciale sia per gli
effetti sull’immagine aziendale sia perché la certificazione sta diventando
un requisito e
fondamentale per l’accesso ad alcuni mercati o di alcuni specifici
settori. La
certificazione UNI EN ISO 14001 può essere un punto di inizio, di partenza per
poi proseguire ed ottemperare in seguito, se lo si ritiene opportuno, ai
requisiti del Regolamento EMAS. E’
possibile ottenere la registrazione EMAS utilizzando la certificazione UNI EN
ISO 14001. E’comunque
sempre possibile ottenere la registrazione EMAS anche senza essere certificati
UNI EN ISO 14001. Per
utilizzare questo approccio l’azienda deve possedere una certificazione in
corso di validità emessa da un organismo
di certificazione in conformità a una delle procedure di accreditamento
riconosciute dalla Commissione Europea. L’organismo
di certificazione a sua volta, deve essere accreditato da un organismo
riconosciuto in ambito Europeo( in Italia il SINCERT). L’azienda
certificata UNI EN ISO 14001 che vuole ottenere la registrazione EMAS deve
impegnarsi a dimostrare la conformità a tutte le altre parti del Regolamento
non coperte dalla certificazione. Le
differenze esistenti sono le seguenti: la norma UNI EN ISO 14001 si applica a
tutti i tipi di organizzazione,indipendentemente dall’attività svolta,il
Regolamento EMAS è invece applicabile al singolo sito dell’azienda inteso
come unità completamente indipendente, e prende in considerazione
esclusivamente i siti che svolgono attività industriali. E’ prevista una
revisione del Regolamento che comprenderà tutti i settori compreso quello
pubblico. Il
Regolamento EMAS pone vincoli precisi,
su determinate attività mentre la norma UNI EN ISO 14001lascia
all’azienda ampia libertà di interpretazione dei diversi requisiti . La norma
UNI EN ISO 14001
affronta in modo
più approfondito alcuni aspetti tipici dei sistemi di gestione
(procedure, controllo dei documenti, registrazioni, riesame
globale del sistema). Il
Regolamento EMAS
L’EMASLe
imprese possono aderire applicando un loro sistema di Gestione Ambientale che
comprende anche strumenti di autovalutazione (l’analisi iniziale ambientale) e
di autoverifica
(l’audit) e predisponendo una documentazione pubblica con cui s’impegna al
miglioramento continuo contenente i dati delle prestazioni ambientale
(dichiarazione ambientale). L’EMAS è sottoposto ad una valutazione da parte
di verificatori esterni accreditati che in caso di esito positivo (convalida) da
la possibilità di essere inseriti in un apposito elenco europeo di siti
registrati EMAS. L’EMAS
è stato introdotto con il regolamento (CEE) 1836/93. Al
pari dell’Ecolabel integra gli estremi di quella politica ambientale basata su
un accesso volontario, attraverso la quale passare da un impostazione ,un
approccio di tipo “command and control” ad una fondata, basata sul
miglioramento della qualità ambientale delle imprese. La sollecitazione
comunitaria risponde ad una crescente domanda dei consumatori che chiedono non
più solo buoni prodotti a basso costo, ma anche produzioni compatibili con la
salvaguardia delle risorse naturali. La strategia UE è stata
quella di utilizzare lo stimolo competitivo e di mercato per far si che
l’impiego delle risorse naturali entri direttamente tra i costi economici
dell’impresa, la quale deve lavorare per ridurne il peso: una contabilità
ambientale d’impresa di cui EMAS è l’elemento cardine, fondamentale poiché
la responsabilizza nei confronti della tutela dell’ambiente. Infatti,
per aderire ad EMAS l’impresa deve dotarsi di una politica ambientale rivolta
non solo al rispetto dei limiti delle leggi di settore, ma anche alle creazione
di un nuovo rapporto con la P.A. e i cittadini, impegnandosi a realizzare un
progetto di costante miglioramento delle prestazioni ambientali e ad essere
trasparente nei confronti del pubblico. E’ per questo che il regolamento
1836/93 ha istituito un apposito “Registro Europeo”, dove iscrivono il loro
sito produttivo le imprese industriali che ottengono la registrazione. Per
ottenere la registrazione del sito l’impresa deve:
infatti,
la registrazione di un sito ha valore solo se le corrisponde un comportamento
ambientale dell’impresa effettivo e realistico, testimoniato dalla
dichiarazione ambientale. Tale dichiarazione è convalidata dal verificatore
ambientale (singolo o organizzato).Pertanto è
dalla scrupolosa attività di verifica che egli svolge nel sito che
dipende la credibilità del sistema. La
domanda e la dichiarazione ( più altri documenti )vanno inviate al: Comitato
Ecolabel – Ecoaudit, Sezione Emas Italia c/o Anpa via V. Brancati, N°48, Roma
che
si esprimerà dopo la conduzione dell’istruttoria tecnica dell’Anpa . Futuro
regolamento
Si
prevede l’emanazione del nuovo
regolamento UE che abrogherà l’attuale 1836/93. Tra
le principali novità si segnala la possibilità di ottenere la registrazione
anche da parte del terziario. Dalle Banche ai supermercati, dalle agenzie di
viaggi alle società elettriche e telefoniche, dai poli turistici ai distretti
industriali fino alle pubbliche amministrazioni. Infatti, mentre l’attuale
regolamento si basa tutto sul “sito”, quello futuro e imminente è
concentrato “sull’organizzazione”, proprio per tener conto di situazioni
dove non esiste un sito specifico. Si prevedono semplificazioni per le PMI e gli
artigiani e il coinvolgimento dei dipendenti (in Italia già anticipato dal
Comitato EMAS). Si invitano gli Stati a garantire l’informazione al pubblico e
l’impresa avrà la possibilità di utilizzare uno specifico logo. Tra le novità,
spicca anche l’invito specifico rivolto agli Stati membri
affinchè tengono conto della registrazione EMAS nella elaborazione della
legislazione e nei relativi controlli. Il
regolamento (CEE) 1836/93,istitutivo dell’EMAS,è stato seguito dalla norma
internazionale ISO 14001 che ha introdotto il concetto di garanzia della
gestione ambientale delle imprese che, su base volontaria vi aderiscono.Tale
norma internazionale prende le mosse dal sistema di garanzia di qualità
introdotto con la precedente ISO 9000.
L’ISO
a carattere internazionale, mentre l’EMAS è limitato all’Europa. I
due sistemi presentano tre analogie:
Il
sistema ISO conduce alla certificazione dell’Sga effettuata da un soggetto
indipendente dall’impresa e accreditato da organismi che non sono espressione
del settore pubblico ma di quello privato;infatti,tali organismi non sono
riconosciuti da alcuna pubblica autorità ma solo dalle stesse imprese. Ecco in sintesi le
differenze tra il sistema ISO e
l’EMAS
Sga
L’ISO
si concentra sul sistema di gestione dell’impresa da sottoporre a
certificazione.Infatti parte dal presupposto che se l’impresa è dotata di un
programma ambientale e di un corretto Sga per la sua attuazione,è sufficiente
controllare quest’ultimo per avere la garanzia di buoni risultati. L’EMAS ,invece, si accentra sul programma di miglioramento ambientale che l’impresa persegue e considera lo Sga come semplice presupposto per conseguire i risultati ambientali previsti che,prima della registrazione devono essere verificati. Accreditamento
degli auditors
Per
l’ISO è garantito da organismi costituiti sotto il controllo delle imprese. Per
l’EMAS,invece, il sistema di accreditamento dei verificatori è controllato da
organi legittimati dagli Stati membri della UE,quindi a livello sovranazionale. Destinatari
La
certificazione ISO è destinata al sistema produttivo.Rende più sicuri i
rapporti tra impresa,fornitore e cliente dell’impresa stessa. La
registrazione EMAS è,invece, proprio destinata al pubblico e alla pubblica
amministrazione competente per i controlli ambientali. La
dichiarazione ambientale
deve contenere sia l’esposizione della situazione ambientale del
sistema produttivo sia l’impegno a migliorarlo per garantire la massima
trasparenza. La
veridicità di quanto riportato è accertata dal verificatore accreditato. I
due sistemi conducono ad un diverso grado di affidabilità nell’effettuazione
dei controlli che risultano maggiormente garantiti da una registrazione EMAS. Il
futuro regolamento EMAS incorporerà integralmente la procedura ISO per il
sistema di gestione ambientale. I
due sistemi coincideranno ma solo per quel che riguarda la parte a carico delle
imprese (cioe:procedure,organizzazione,sistemi di controllo interni). Caratteristiche
presenti e future dell’EMAS
Emas
I (Regolamento CEE
1836/93)
Emas
II
Il marchio nazionale
per la qualità ecologica
Dopo
EMAS ed ECOLABEL è in arrivo per le aziende un nuovo bollino ecologico. Il
marchio nazionale per la qualità ecologica si distinguerà dai due precedenti
soprattutto per una maggiore adattabilità a un numero più elevato di prodotti.
L’etichetta sarà di tipo volontario e riguarderà beni e servizi in cui la
definizione dei criteri ecologici e le verifiche del loro rispetto saran gestiti
secondo i principi della ISO 14020. L’obiettivo
è di basare l’attribuzione su una dichiarazione ambientale di prodotto che
quantifichi l’impatto ambientale del suo ciclo di vita. Il
nuovo sistema di qualificazione non sostituirà si aggiungerà ad EMAS ed
ECOLABEL. Integrerà
quest’ultimo per garantire maggiore attenzione alle esigenze di particolari
tipologie di prodotti. L’ECOLABEL
è adeguato per beni non molto complessi, negli altri così è applicabile con
molte difficoltà, e questo è uno dei motivi per cui non ha avuto il successo
sperato. Il Marchio ecologico nazionale avrà invece caratteristiche tali da
poter essere applicato a più tipologie di prodotto; ad es. non riguarderà solo
quelle destinate ai consumatori finali ma anche ai clienti intermedi,e includerà
criteri legati ai servizi. Il
funzionamento del nuovo sistema sarà strutturato in due fasi. -predisposizione
della dichiarazione ambientale -assegnazione
del marchio Nella
prima fase tutte le aziende possono fare una Dap che per essere riconosciuta
dovrà essere convalidata da una struttura indipendente. Le
linee guide saranno due:
La seconda fase riguarda l’assegnazione, e inizia con la richiesta di un produttore per l’ottenimento del Marchio ecologico nazionale queste presuppone l’esistenza di criteri di valutazione delle prestazioni ambientali indicate nelle Dap che individuano i parametri ambientali richiesti. L’organismo per il marchio nazionale (l’Omn) deciderà motivatamente poi l’assegnazione del bollino e la sua durata. |
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