Certificazione Ambientale

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Il Marchio Ecolabel

 L’etichetta ecologica è un simbolo che mette in evidenza le prestazioni ambientali di un prodotto rispetto ai suoi concorrenti. L’impresa si avvale di questa etichetta per orientare i consumatori all’acquisto di beni più rispettosi dell’ambiente:l’Ecolabel è un’arma spesso vincente per competere sul mercato e un motivo in più per giustificare un prezzo più elevato rispetto a prodotti concorrenti. Il sistema Ecolabel  introdotto con il Regolamento CEE n°880 del 23 marzo 1992 è uno strumento di politica ambientale ed industriale volto ad incentivare la presenza sul mercato di prodotti “puliti”. L’etichetta  ecologica europea attesta, infatti che il prodotto su cui è apposta ha un ridotto impatto ambientale nell’intero suo ciclo di vita.

L’attenzione all’ambiente è ormai diffusa tra i cittadini sempre più disponibili a svolgere un ruolo attivo nella salvaguardia dell’ambiente. Il ridotto impatto ambientale può essere quindi per il consumatore un parametro di scelta.

La compatibilità ambientale rappresenta per le imprese un obiettivo e un’importante opportunità di crescita e sviluppo, sia in termini di miglioramento del ciclo produttivo e di aumento della produttività delle risorse che in termini di immagine di accettabilità e di ritorno di mercato. L’uso dell’etichetta Ecolabel viene concesso, in Italia,dall’organismo competente: Comitato Ecolabel Ecoaudit Sezione Ecolabel Italia (previsto dal Regolamento 413/95 e costituito con D.M. 12 Novembre 1996.

Può presentare domanda per l’uso, chi produce o commercializza per la prima volta in Italia un prodotto rientrante in un gruppo per il quale sono stati definiti i criteri ecologici dalla Commissione Europea.

Attualmente i prodotti sono:

Carta igienica

Carta da cucina

Lampade elettriche ad attacco singolo

Biancheria da letto e T-shirt

Lampade a doppio attacco

Lavatrici

Carta per copia

Frigoriferi

Lavastoviglie

Ammendanti

Materassi da letto

Prodotti vernicianti per interni

Prodotti tessili

Calzature

Personal computer

Detersivi per bucato

L’Ecolabel è diretto, rivolto al prodotto e non al sistema di gestione come sono invece l’EMAS e  l’ISO 14001.

 Com’è  oggi

 Ecolabel I (Regolamento CEE 880/92)

 Campo di applicazione: prodotti (intesi solo come beni)

 Soggetti interessati: produttori e importatori interessati

 Base d’indagine: analisi del ciclo di vita

 Generico comitato di assistenza alla commissione.

 Esclusione di prodotti alimentari, bevande, prodotti farmaceutici.

 Nessuna previsione di piani strategici.

 Come sarà

 Ecolabel II   CE 1980/ 2000

 Campo di prodotti: (intesi come beni e servizi)

 Soggetti: produttori,importatori, prestatori di servizi, venditori all’ingrosso e al dettaglio.

 Base d’indagine:analisi del ciclo di vita

 Creazione dell’Eueb dotato di proprio regolamento.

 Esclusione di prodotti alimentari, bevande, prodotti farmaceutici e dispositivi medici.

 Previsione di piani strategici definiti dalla Commissione UE e dall’Eueb.

 Nascerà l’Eueb (il Comitato UE per il marchio di qualità ecologica).

Insieme alla Commissione UE elaborerà il piano strategico per lo sviluppo dell’Ecolabel per i prossimi tre anni.

Mentre prima l’etichetta poteva essere richiesta solo da produttori e importatori,ora possono farlo anche prestatori di servizi e venditori all’ingrosso e al dettaglio. Questi ultimi possono presentare domanda solo per i prodotti che immettono in commercio contrassegnandoli con il proprio marchio.

La concessione dell’etichetta ecologica passa attraverso le seguenti fasi:

 preparazione  dei certificati e dei documenti necessari

presentazione della domanda all’organismo competente (Comitato Ecolabel - Ecoaudit Sezione Italia c/o Anpa via V. Brancati, 48 Roma)

istruttoria tecnica – amministrativa dell’Anpa

delibera dell’organismo competente

stipula di un contratto sulle condizioni d’uso dell’etichetta 

Il richiedente deve farsi carico delle spese, per le prove, per i diritti di istruttoria e dopo aver ottenuto l’etichetta ,del pagamento dei diritti d’uso e dei costi per le verifiche.

 

UNI EN ISO 14001

Nel settembre del 1996 è stata pubblicata la norma ISO 14001 recepita in Italia con il titolo: UNI EN ISO 14001 –“Sistemi di Gestione Ambientale. Requisiti e guida per l’uso”. La norma ISO 14001 è una norma di sistema,in essa sono definiti i requisiti organizzativo - gestionali che un’organizzazione deve soddisfare per ottenere il riconoscimento da parte di un certificatore esterno indipendente senza stabilire delle specifiche performance ambientali in modo analogo all’EMAS.

Le finalità essenziali della UNI EN ISO 14001 sono:

la prevenzione degli impatti ambientali significativi

il miglioramento continuo

il rispetto della normativa vigente

lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale documentato tramite: procedure, istuzioni, modulistica, registrazioni.

L’ottenimento della certificazione consente benefici di carattere commerciale sia per gli effetti sull’immagine aziendale sia perché la certificazione sta diventando un requisito e  fondamentale per l’accesso ad alcuni mercati o di alcuni specifici settori.

La certificazione UNI EN ISO 14001 può essere un punto di inizio, di partenza per poi proseguire ed ottemperare in seguito, se lo si ritiene opportuno, ai requisiti del Regolamento EMAS.

E’ possibile ottenere la registrazione EMAS utilizzando la certificazione UNI EN ISO 14001.

E’comunque sempre possibile ottenere la registrazione EMAS anche senza essere certificati UNI EN ISO 14001.

Per utilizzare questo approccio l’azienda deve possedere una certificazione in corso di validità emessa da un organismo  di certificazione in conformità a una delle procedure di accreditamento riconosciute dalla Commissione Europea.

L’organismo di certificazione a sua volta, deve essere accreditato da un organismo riconosciuto in ambito Europeo( in Italia il SINCERT).

L’azienda certificata UNI EN ISO 14001 che vuole ottenere la registrazione EMAS deve impegnarsi a dimostrare la conformità a tutte le altre parti del Regolamento non coperte dalla certificazione.

Le differenze esistenti sono le seguenti: la norma UNI EN ISO 14001 si applica a tutti i tipi di organizzazione,indipendentemente dall’attività svolta,il Regolamento EMAS è invece applicabile al singolo sito dell’azienda inteso come unità completamente indipendente, e prende in considerazione esclusivamente i siti che svolgono attività industriali. E’ prevista una revisione del Regolamento che comprenderà tutti i settori compreso quello pubblico.

Il Regolamento EMAS pone vincoli precisi,  su determinate attività mentre la norma UNI EN ISO 14001lascia all’azienda ampia libertà di interpretazione dei diversi requisiti . La norma UNI EN ISO 14001  affronta in modo   più approfondito alcuni aspetti tipici dei sistemi di gestione (procedure, controllo dei documenti, registrazioni, riesame  globale del sistema).

 Il Regolamento EMAS

L’EMAS

Le imprese possono aderire applicando un loro sistema di Gestione Ambientale che comprende anche strumenti di autovalutazione (l’analisi iniziale ambientale) e di

autoverifica (l’audit) e predisponendo una documentazione pubblica con cui s’impegna al miglioramento continuo contenente i dati delle prestazioni ambientale (dichiarazione ambientale). L’EMAS è sottoposto ad una valutazione da parte di verificatori esterni accreditati che in caso di esito positivo (convalida) da la possibilità di essere inseriti in un apposito elenco europeo di siti registrati EMAS.

L’EMAS è stato introdotto con il regolamento (CEE) 1836/93.

Al pari dell’Ecolabel integra gli estremi di quella politica ambientale basata su un accesso volontario, attraverso la quale passare da un impostazione ,un approccio di tipo “command and control” ad una fondata, basata sul miglioramento della qualità ambientale delle imprese. La sollecitazione comunitaria risponde ad una crescente domanda dei consumatori che chiedono non più solo buoni prodotti a basso costo, ma anche produzioni compatibili con la salvaguardia delle risorse naturali. La strategia UE è stata  quella di utilizzare lo stimolo competitivo e di mercato per far si che l’impiego delle risorse naturali entri direttamente tra i costi economici dell’impresa, la quale deve lavorare per ridurne il peso: una contabilità ambientale d’impresa di cui EMAS è l’elemento cardine, fondamentale poiché la responsabilizza nei confronti della tutela dell’ambiente.

Infatti, per aderire ad EMAS l’impresa deve dotarsi di una politica ambientale rivolta non solo al rispetto dei limiti delle leggi di settore, ma anche alle creazione di un nuovo rapporto con la P.A. e i cittadini, impegnandosi a realizzare un progetto di costante miglioramento delle prestazioni ambientali e ad essere trasparente nei confronti del pubblico. E’ per questo che il regolamento 1836/93 ha istituito un apposito “Registro Europeo”, dove iscrivono il loro sito produttivo le imprese industriali che ottengono la registrazione. Per ottenere la registrazione del sito l’impresa deve: 

effettuare un’analisi ambientale iniziale.

definire ed ottenere un programma ambientale e un sistema di gestione ambientale (Sga) nonché farne verificare il funzionamento da un revisore di sua fiducia;

 elaborare una dichiarazione ambientale validata da un verificatore accreditato dal Comitato EMAS (di cui non fa parte e deve essere anche indipendente dall’impresa). Verificatore e dichiarazione sono due punti fondamentali del sistema EMAS;

infatti, la registrazione di un sito ha valore solo se le corrisponde un comportamento ambientale dell’impresa effettivo e realistico, testimoniato dalla dichiarazione ambientale. Tale dichiarazione è convalidata dal verificatore ambientale (singolo o organizzato).Pertanto è  dalla scrupolosa attività di verifica che egli svolge nel sito che dipende la credibilità del sistema.

La domanda e la dichiarazione ( più altri documenti )vanno inviate al: Comitato Ecolabel – Ecoaudit, Sezione Emas Italia c/o Anpa via V. Brancati, N°48, Roma

che si esprimerà dopo la conduzione dell’istruttoria tecnica dell’Anpa .

Futuro regolamento

Si prevede  l’emanazione del nuovo regolamento UE che abrogherà l’attuale 1836/93.

Tra le principali novità si segnala la possibilità di ottenere la registrazione anche da parte del terziario. Dalle Banche ai supermercati, dalle agenzie di viaggi alle società elettriche e telefoniche, dai poli turistici ai distretti industriali fino alle pubbliche amministrazioni. Infatti, mentre l’attuale regolamento si basa tutto sul “sito”, quello futuro e imminente è concentrato “sull’organizzazione”, proprio per tener conto di situazioni dove non esiste un sito specifico. Si prevedono semplificazioni per le PMI e gli artigiani e il coinvolgimento dei dipendenti (in Italia già anticipato dal Comitato EMAS). Si invitano gli Stati a garantire l’informazione al pubblico e l’impresa avrà la possibilità di utilizzare uno specifico logo. Tra le novità, spicca anche l’invito specifico rivolto agli Stati membri  affinchè tengono conto della registrazione EMAS nella elaborazione della legislazione e nei relativi controlli.

Il regolamento (CEE) 1836/93,istitutivo dell’EMAS,è stato seguito dalla norma internazionale ISO 14001 che ha introdotto il concetto di garanzia della gestione ambientale delle imprese che, su base volontaria vi aderiscono.Tale norma internazionale prende le mosse dal sistema di garanzia di qualità introdotto con la precedente ISO 9000.  

L’ISO a carattere internazionale, mentre l’EMAS è limitato all’Europa.

I due sistemi presentano tre analogie:

formulazione di un programma di continuo miglioramento delle condizioni ambientali dell’impresa;

adozione da parte dell’impresa di un sistema di gestione ambientale (Sga) per l’attuazione del programma di miglioramento;

controllo interno del funzionamento del sistema di gestione.

 Il sistema ISO conduce alla certificazione dell’Sga effettuata da un soggetto indipendente dall’impresa e accreditato da organismi che non sono espressione del settore pubblico ma di quello privato;infatti,tali organismi non sono riconosciuti da alcuna pubblica autorità ma solo dalle stesse imprese.

Ecco in sintesi le differenze tra il sistema ISO  e l’EMAS

Sga

L’ISO si concentra sul sistema di gestione dell’impresa da sottoporre a certificazione.Infatti parte dal presupposto che se l’impresa è dotata di un programma ambientale e di un corretto Sga per la sua attuazione,è sufficiente controllare quest’ultimo per avere la garanzia di buoni risultati.

L’EMAS ,invece, si accentra sul programma di miglioramento ambientale che l’impresa persegue e considera lo Sga come semplice presupposto per conseguire i risultati ambientali previsti che,prima della registrazione devono essere verificati. 

Accreditamento degli auditors

Per l’ISO è garantito da organismi costituiti sotto il controllo delle imprese.

Per l’EMAS,invece, il sistema di accreditamento dei verificatori è controllato da organi legittimati dagli Stati membri della UE,quindi a livello sovranazionale.

 

Destinatari

La certificazione ISO è destinata al sistema produttivo.Rende più sicuri i rapporti tra impresa,fornitore e cliente dell’impresa stessa.

La registrazione EMAS è,invece, proprio destinata al pubblico e alla pubblica amministrazione competente per i controlli ambientali.

La dichiarazione ambientale  deve contenere sia l’esposizione della situazione ambientale del sistema produttivo sia l’impegno a migliorarlo per garantire la massima trasparenza.

La veridicità di quanto riportato è accertata dal verificatore accreditato.

I due sistemi conducono ad un diverso grado di affidabilità nell’effettuazione dei controlli che risultano maggiormente garantiti da una registrazione EMAS.

Il futuro regolamento EMAS incorporerà integralmente la procedura ISO per il sistema di gestione ambientale.

I due sistemi coincideranno ma solo per quel che riguarda la parte a carico delle imprese (cioe:procedure,organizzazione,sistemi di controllo interni).

 

Caratteristiche presenti e future dell’EMAS

Emas I (Regolamento CEE 1836/93)

Campo di applicazione: settore industriale

Base di riferimento:sito produttivo industriale

Nessun richiamo alla partecipazione dei dipendenti (in Italia, è stata anticipata del Comitato EMAS)

Invito agli stati a promuovere l’informazione .

Possibilità per il sito registrato di utilizzare una dichiarazione di partecipazione ad EMAS associata ad un grafico.

Nessuna valenza della registrazione EMAS nei confronti delle leggi ambientali e dei controlli.

 Emas II

Campo di applicazione: tutti i settori

Base di riferimento: organizzazione

Partecipazione dei dipendenti compresa un’adeguata formazione

Invito agli Stati a garantire l’informazione

Possibilità per l’organizzazione registrata di utilizzare uno specifico logo

Invito specifico agli Stati affinchè nell’elaborazione di leggi ambientali e dei controlli tengono conto della registrazione EMAS.

 

Il marchio nazionale per la qualità ecologica

 Dopo EMAS ed ECOLABEL è in arrivo per le aziende un nuovo bollino ecologico.

Il marchio nazionale per la qualità ecologica si distinguerà dai due precedenti soprattutto per una maggiore adattabilità a un numero più elevato di prodotti. L’etichetta sarà di tipo volontario e riguarderà beni e servizi in cui la definizione dei criteri ecologici e le verifiche del loro rispetto saran gestiti secondo i principi della ISO 14020.

L’obiettivo è di basare l’attribuzione su una dichiarazione ambientale di prodotto che quantifichi l’impatto ambientale del suo ciclo di vita.

Il nuovo sistema di qualificazione non sostituirà si aggiungerà ad EMAS ed ECOLABEL.

Integrerà quest’ultimo per garantire maggiore attenzione alle esigenze di particolari tipologie di prodotti.

L’ECOLABEL è adeguato per beni non molto complessi, negli altri così è applicabile con molte difficoltà, e questo è uno dei motivi per cui non ha avuto il successo sperato. Il Marchio ecologico nazionale avrà invece caratteristiche tali da poter essere applicato a più tipologie di prodotto; ad es. non riguarderà solo quelle destinate ai consumatori finali ma anche ai clienti intermedi,e includerà criteri legati ai servizi.

Il funzionamento del nuovo sistema sarà strutturato in due fasi.

-predisposizione della dichiarazione ambientale

-assegnazione del marchio

Nella prima fase tutte le aziende possono fare una Dap che per essere riconosciuta dovrà essere convalidata da una struttura indipendente.

Le linee guide saranno due:

una generale contenente le indicazioni circa le modalità di presentazione della Dap e i criteri per la sua convalida;

 e diverse di tipo specifico relative a singoli prodotti o gruppi di prodotto.

La seconda fase riguarda l’assegnazione, e inizia con la richiesta di un produttore per l’ottenimento del Marchio ecologico nazionale queste presuppone l’esistenza di criteri di valutazione delle prestazioni ambientali indicate nelle Dap che individuano i parametri ambientali richiesti. L’organismo per il marchio nazionale (l’Omn) deciderà motivatamente poi l’assegnazione del bollino e la sua durata.  

 

Ing. Antonio Eusebio - Via L. Guercio, 44 - 84135 - Salerno - Tel. 089791824 - eusebio@eusebio-ippolito.com

Ing. Antonio Ippolito - P.zza Risorgimento, 3 - 84037 -  Sant'Arsenio (Sa) - Tel. 0975399024 - ippolito@eusebio-ippolito.com

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